La legge di Bilancio 2022 ha rivisto e innovato le regole sull’utilizzo degli ammortizzatori
sociali. Alle novità per CIGO e CIGS, che diventano misure erogabili ad una più ampia platea
di lavoratori subordinati, si affiancano specifiche indennità di sostegno erogate dai Fondi
di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale. Prosegue, inoltre, il percorso di
sperimentazione del contratto di espansione e cambiano le regole anche per la NASpI.
Nella guida, tutte le novità e le indicazioni per le imprese e i lavoratori.
Ampliare le tutele e l’intensità di intervento in caso di crisi aziendali da cui derivi la riduzione o
la sospensione dell’orario di lavoro. E’ l’obiettivo perseguito dalla legge di Bilancio 2022 (l. n.
234/2022) con la riforma degli ammortizzatori sociali.
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria
Le novità in materia di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro riguardano
l’inclusione nella platea dei potenziali beneficiari dei lavoratori a domicilio e gli
apprendisti assunti per il conseguimento della qualifica o per percorsi di alta formazione e
ricerca.
Il legislatore inoltre riduce a 30 giorni l’anzianità di servizio minima richiesta presso la
medesima unità produttiva in crisi e unifica i due previgenti massimali di importo erogabile
a titolo di CIG. Nuove regole anche per la richiesta di pagamento diretto delle prestazioni
che va inoltrata all’INPS entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il
periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Le causali di riorganizzazione e crisi aziendale aprono con una nuova visione premiale
agli accordi volti al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e ad una
maggiore compatibilità delle indennità con lo svolgimento di lavoro subordinato. Si riducono
anche i costi di queste tutele: scende la misura del contributo di finanziamento delle
integrazioni salariali.
FIS e Fondi bilaterali
Anche le aziende che occupano un solo dipendente possono assicurare, tramite l’intervento
dei Fondi di solidarietà bilaterale, misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro ai propri lavoratori per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale. Nelle more della istituzione dei Fondi bilaterali di settore o in
caso di mancato adeguamento degli stessi entro il 31 dicembre 2022, l’intervento sarà affidato
al FIS.
I periodi di sospensione coperti da indennità possono avere una durata non superiore a:
a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Contratto di espansione
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Il periodo di sperimentazione del contratto di espansione, per i datori di lavoro privati che
occupano almeno 50 dipendenti, viene prorogato fino al 2023. Nel contempo, sarà
possibile accedere al pensionamento, anticipato o di vecchiaia, 5 anni prima del raggiungimento
dei requisiti richiesti.
NASpI
Viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari e introdotto un meccanismo di decalage
per i trattamenti di NASpI, che a partire dal 2022 saranno ridotti in misura pari al 3% ogni
mese a decorrere:
– dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il
cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda