Dal  1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile
presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari
con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo
Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988.

I destinatari della misura sono:

– lavoratori autonomi;
– disoccupati;
– coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– titolari di pensione da lavoro autonomo;
– nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.


L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di
cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato
in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del
livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ). Sarà preso in
considerazione l’ ISEE minorenni in corso di validità del genitore in cui
risulti presente il minore.

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre
2021.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno
temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è
necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà
attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti.

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con
accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con
IBAN , libretto postale intestati al richiedente. Nell’ipotesi di genitori
separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido
condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In
presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è
effettuato all’unico genitore richiedente.

I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda,
la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS
sulla carta di pagamento RdC.