Inps: precisazioni sull’Assegno per il nucleo familiare e su Assegni
Familiari a decorrere dal 1° marzo 202

L’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito
l’Assegno unico e universale per i figli a carico, ha previsto che “limitatamente ai nuclei
familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere
riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4
del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.
Pertanto, si comunica che a partire dal 1° marzo 2022:
a)non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare
(ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali
subentra la tutela dell’Assegno unico;
b)continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo
familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente
dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai
fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza
limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in
cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione
ai superstiti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente
almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con
disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà
richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si
ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF
ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle,
fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Per approfondimenti: circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022
Si allega di seguito uno schema di sintesi delle nuove disposizioni per le categorie
di lavoratori o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite dall’Inps.

Assegno al Nucleo Familiare (ANF)
Decorrenza Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo
2022
Beneficiari
a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di
prestazioni da lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma
26, della L. 335/1995;
d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
f) Percettori di NASpI;
g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a
carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è
prevista la corresponsione dell’ANF.
Requisiti
(da possedere alla
data del 1°
marzo 2022)
Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare del richiedente è composto:
• dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed
effettivamente separato;
• dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Condizioni
Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni
di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,
ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda
un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro
presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato: nuove istruzioni

Con la circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 19, l’Istituto recepisce ora l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosce il diritto alla pensione ai superstiti anche in favore del coniuge separato con addebito senza assegno alimentare, superando così l’indicazione secondo cui il trattamento era riservato solo al coniuge separato titolare di assegno alimentare.

La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni sulla gestione delle domande già presentate o respinte e sulla ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

Via libera alle domande per avere il contributo per i figli disabili, una misura che si aggiunge all’assegno unico per i figli. L’Inps ha comunicato la procedura per richiedere il bonus, pari a 150 euro per ogni figlio con disabilità almeno del 60% fino a un massimo di 500 euro al mese. Ne hanno diritto soltanto i genitori disoccupati o le famiglie monoreddito, con reddito non superiore a 8.145 euro l’anno se dipendenti e 4.800 se autonomi. In un messaggio l’Inps ricorda che la misura è disciplinata dal decreto ministeriale 12/10/2021 e dalla legge di Bilancio. A partire dal primo febbraio 2022 è possibile presentare le domande presso le nostri sedi Enasc della provincia di Cosenza.

Pensione Quota 102: modalità di presentazione della domanda

La legge di bilancio 2022 (modificando l’articolo 14, decreto-legge 4/2019 in materia di pensione Quota 100) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (pensione Quota 102).

In attesa della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 10 gennaio 2022, n. 97 l’INPS comunica le modalità di presentazione della domanda di pensione con i nuovi requisiti, tramite il servizio online.

La modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport anche per chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione Quota 102.

La domanda può essere presentata tramite il nostro patronato.

Pensione anticipata “Opzione donna”: proroga maturazione requisiti

La legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità del pensionamento anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Il messaggio 13 gennaio 2022, n. 169 fornisce le istruzioni utili per accedere al pensionamento.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della stessa, al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO.

NASPI 2022: le novità.

La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022) è intervenuta sulla disciplina della NASpI in riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’ammortizzatore sociale, ai requisiti di accesso alla prestazione, nonché alla misura e alla durata della prestazione medesima. L’INPS ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022.
La platea dei destinatari della NASpI è stata estesa ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dal 1° gennaio 2022.

Nuovi beneficiari della NASpI

Destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono:
– i lavoratori dipendenti del settore privato;
– gli apprendisti;
– i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
– dal 2022 gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
N.B. Gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola qualora abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.
A tal fine devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione (art. 19, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015);
– almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione: sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, non se sono stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Esempio pratico
Bracciante agricolo OTI assunto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022: diritto alla NASpI in presenza dei requisiti da verificare:
– senza computo della contribuzione versata al settore agricolo nell’anno 2021 se beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021;
– considerando anche la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021, se il lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola.

Obbligo di contribuzione per datori di lavoro

Il comma 222 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022 ha integrato l’art. 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo:
– assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022;
– assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022).
A tal fine, oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), è prevista l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) dell’imponibile contributivo e trova altresì applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.
N.B. Le agevolazioni previste per le aziende operanti in zone montane e zone svantaggiate non comportano la riduzione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

Lavoratori assunti con contratto di apprendistato

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) cui non si applica il ticket di licenziamento.

Requisiti di accesso alla prestazione

La legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
L’accesso alla prestazione è dunque ammesso in presenza di entrambi seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione involontario;
– tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI

Novità anche in riferimento all’importo erogato a titolo di NASpI.
L’indennità mensile continuerà ad essere calcolata dividendo la retribuzione imponibile INPS dell’ultimo quadriennio per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente fisso 4,33.
Se il risultato è:
– pari o inferiore a 1.227,55 euro la NASpI mensile è calcolata in misura pari al 75% della retribuzione di riferimento;
– superiore a 1.227,55 euro il sussidio sarà pari al 75% di 1.227,55 euro + il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento ed euro 1.227,55.
In ogni caso la somma mensilmente erogata non può eccedere il massimale determinato annualmente dall’INPS e pari per il 2021 a 1.335,40 euro.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere:
– dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi il previgente meccanismo di decalage decorrente dal quarto mese di fruizione.

Istruzioni operative sulla contribuzione

Per il corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, i datori di lavoro interessati per i lavoratori con qualifica di operaio e contratto a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di apprendista, professionalizzanti o non, continueranno a utilizzare le consuete modalità operative per la compilazione della denuncia Uniemens.
La procedura di calcolo verrà aggiornata per il recepimento della qualifica di apprendista sulle matricole contraddistinte con C.S.C. 1.01.06 e per gestire il nuovo carico contributivo.
Per l’assolvimento del ticket di licenziamento, ove dovuto, dovrà essere utilizzato il codice causale, già in uso, “M400”, presente in “CausaleADebito” di “AltreaDebito” di “DatiRetributivi”.

Fonte: Ipsoa.it

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa

L’Inps, con proprio messaggio n. 4689 del 28.12.2021, comunica che, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.

Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio inps n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

Assegno Unico e Universale. Le domande dal 1° gennaio 2022

Il Consiglio dei Ministri,  ha approvato il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico e universale.

Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

NASpI, DIS-COLL e RdC compatibili con contratti a termine settore agricolo

L’Inps, con proprio messaggio n. 4079 del 22.11.2021, rinnova la facoltà per i percettori delle prestazioni NASpI , DIS-COLL e RdC di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

Infatti, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 68, comma 15-septies, ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 94 del decreto Rilancio si applicano fino alla data del 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, la richiamata disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello “NASpI-Com”) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, questi presta l’attività lavorativa.

Qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.

Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.

Si fa presente, altresì, che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Pagamento anticipato pensione di dicembre: il calendario

Il pagamento delle pensioni di dicembre 2021 inizierà il 25 novembre come comunicato da Poste italiane. Il pagamento anticipato della pensione avviene ormai da mesi per evitare assembramenti. Vediamo qual è il calendario per sapere quando viene pagata la pensione di dicembre 2021.

Pensione dicembre 2021, quando viene pagata

Il calendario del pagamento della pensione di dicembre 2021, avverrà in maniera anticipata presso gli uffici di Poste italiane secondo un calendario che segue l’ordine alfabetico dei cognomi.

Quindi, secondo le ultime notizie di poste italiane sul pagamento delle pensioni di dicembre 2021, il calendario è il seguente

  • A–B: giovedì 25 novembre;
  • C–D: venerdì 26 novembre;
  • E–K: sabato 27 novembre (solo mattina);
  • L–O: lunedì 29 novembre;
  • P–R: martedì 30 novembre;
  • S–Z: mercoledì 1º dicembre.

La pensione di dicembre sarà accreditata a partire dal 25 novembre per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pagamento pensioni dicembre 2021 in banca

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di dicembre 2021 in banca, invece, il versamento avverrà il primo giorno bancabile.

Inoltre, continua la collaborazione tra Inps, poste italiane e carabinieri. Per il pagamento delle pensioni potrà avvenire con la delega ai carabinieri per i pensionati con età uguale o superiore a 75 anni.