Assegno Unico 2022: le istruzioni

L’Assegno Unico è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021. Diventerà operativa a partire dal 1° gennaio 2022, anche se formalmente, per presentare domanda, bisognerà attendere il 1° marzo 2022. È una misura che varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico.

Si chiama “Assegno Unico” appunto perché, a fronte di un’unica – e universale – prestazione economica erogata in base all’ISEE, andrà a rimpiazzare altre sei attuali misure erogate alle famiglie:

  •  le detrazioni Irpef sui figli a carico;
  • gli assegni al nucleo per figli minori;
  • gli assegni per le famIglie numerose;
  • il Bonus Bebè;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.
Sarà possibile richiedere la prestazione anche senza ISEE ma in tal caso verrà erogato l’importo minimo (ma se verrà inserito l’ISEE entro il 30 giugno 2022 (in attesa di parere dei Ministeri vigilanti) sarà possibile il conguaglio.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
Non sarà richiesta autorizzazione per i nuclei non coniugati, separati, divorziati, coppie di fatto etc. ma nell’ISEE dovrà essere presente anche il reddito del padre anche se non convivente, separato, divorziato etc. In sostanza nell’ISEE verrà ATTRATTO anche l’altro genitore.
Nella normalità, salvo il caso di affidamento singolo o genitore unico o rinuncia del genitore non convivente, la prestazione verrà erogata al 50% suddivisa tra i due genitori. Pertanto nel caso in cui il genitore richiedente non sia a conoscenza dell’IBAN dell’altro genitore, quest’ultimo dovrà accedere in procedura con il suo spid o mediante lo stesso Patronato, e inserire i suoi dati. Se la comunicazione sarà tardiva rispetto alla domanda originaria il 50% che spetta al secondo genitore non sarà retroattiva ma erogata dal mese successivo.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
Fino al 28 febbraio 2022 non cambia nulla. Per le domande presentate da luglio 2022 non sarà possibile recuperare i precedenti mesi.
Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.
Con l’assegno unico universale scompariranno le detrazioni fiscali in busta paga per i lavoratori dipendenti; lo stesso assorbirà l’assegno di Natalità, il premio alla nascita e il bonus terzo figlio del Comune.
L’INPS ha assicurato che per tutti i bimbi nati entro il 2021 verrà garantito il bonus bebè per un anno.
 

Decreto Fiscale e ammortizzatori sociali: novità ed istruzioni

L’Istituto, con la circolare INPS 10 dicembre 2021, n. 183, illustra le novità introdotte dal decreto legge 146/2021cosiddetto Decreto Fiscale, in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro. La circolare indica nel dettaglio i datori di lavoro destinatari, i lavoratori cui si rivolgono le tutele, le condizioni di accesso, la durata e caratteristiche dei trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Sono inoltre fornite indicazioni in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, al trattamento di integrazione salariale straordinaria relativo ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e in merito al trattamento di mobilità in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana.

Sono infine precisate le modalità di trasmissione delle domande e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens .

Proroga del divieto di licenziamento e NASPI: istruzioni

Con la circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180 l’Istituto riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI , nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La circolare chiarisce che i lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale, come previsto dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), possono comunque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI , sempre che ricorrano gli altri presupposti di legge.

Come precisato nel messaggio 26 novembre 2020, n. 4464, l’accesso alla NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Questo termine è stato fissato al 30 giugno 2021.

Il decreto Sostegni, tuttavia, ha previsto per determinati datori di lavoro una proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. La circolare fornisce le informazioni relative alla tipologia di datori di lavoro interessati dalla proroga rispettivamente al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021 e riepiloga, infine, le ipotesi di accesso ordinario alla NASPI , allo scadere del periodo di vigenza del divieto di licenziamento.

Reddito di Libertà: online la procedura per i comuni

Con il messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’Istituto comunica il rilascio della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il messaggio informa, inoltre, che la domanda per accedere al beneficio deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato allo stesso messaggio (Allegato 1), in sostituzione del precedente modulo.

La circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 ha già illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale, le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.) e le modalità di presentazione della domanda.

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

 

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).

 

Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata

Nell’ambito del Progetto “TFR e TFS in un click” previsto dal Piano Strategico ICT, si comunica che sul sito dell’Inps è disponibile per i dipendenti pubblici in regime di TFR/TFS il nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR/TFS, finalizzato tanto alla cessione ordinaria (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) che alla cessione agevolata (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

 

I servizi di presentazione delle domande sono accessibili dai cittadini e dagli Istituti di Patronato sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) ai seguenti indirizzi:

 

  • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR”;

  • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

 

Per poter accedere ai servizi il richiedente potrà utilizzare, per l’autenticazione, le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), ovvero la carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

La nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFSè stata progettata in ottica UX design, con l’obiettivo di richiedere ai cittadini solo informazioni che non siano già in possesso dell’Istituto, riducendo l’onere a carico dell’utente, facilitando e modernizzando il processo di inoltro e velocizzando i tempi di risposta in fase di istruttoria.

ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 36: LE ISTRUZIONI INPS

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), ha previsto che,per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022,l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche legge di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (di seguito, anche esonero giovanile under 36).

La durata dell’esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

 

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

 

 

Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.

 

 

Analogamente, la misura in trattazione non può trovare applicazione, come già precisato nella richiamata circolare n. 56/2021, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

 

Si ribadisce, inoltre, che l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge di Bilancio 2018.

Pertanto, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo, conseguentemente, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

Si precisa infine che, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.

 

 

Come specificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

 

Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

 

 

Con il presente messaggio si forniscono, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

 

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

 

 

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

 

 

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

 

 

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890);

– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

 

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

– con il codice “L544”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;

– con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.

 

 

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

 

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI48”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (ad esempio: 202106091234567890);

– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L546”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;

– con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

 

 

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

 

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

 

Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

 

 

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)”;

  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

    Nel ribadire che l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021)”;

  • nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

 

3. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens

 

 

 

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, avranno cura di compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

 

 

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

 

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;

  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;

  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “19”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;

  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

 

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla “ListaPosPA” del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021 fino all’esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.

 

 

Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per i periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all’interno dell’elemento V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi pregressi per il quale si ha diritto all’esonero.

 

 

Analoga procedura dovrà essere utilizzata nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, inviando l’elemento V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

 

 

Per quanto attiene, invece, all’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, i datori di lavoro che intendano fruirne dovranno compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, e indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

 

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;

  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;

  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “20”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;

  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

 

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla “ListaPosPA” del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021 fino all’esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.

 

 

Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all’interno dell’elemento V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi per il quale si ha diritto all’esonero.

 

 

Nel ribadire che l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161a 168, della legge di Bilancio 2021, dovrà essere inviato l’elemento V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

 

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

 

 

4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

 

 

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

 

 

  • <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

  • <CodAgio> con il codice agevolazione “E1”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, esporranno i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

 

  • <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

  • <CodAgio> con il codice agevolazione “E2”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

 

Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) i datori di lavoro dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi gli elementi di seguito specificati.

 

Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020:

 

• campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

• campo/elemento <CodAgio> con il codice agevolazione “E3”, che assume il significato di “Recupero pregresso E1”.

 

Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 11, della legge n. 178/2020:

 

• campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

• campo/elemento <CodAgio> con codice agevolazione “E4”, che assume il significato di “Recupero pregresso E2”.

 

La valorizzazione dei periodi pregressi rispetto al mese corrente di esposizione deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021.

 

 

5. Istruzioni contabili

 

 

 

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020, oggetto del presente messaggio, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, il cui onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – si istituiscono i seguenti conti distinti per tipologia di agevolazione:

 

 

– GAW37341 Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile stabile, nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022 – articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

 

– GAW37342 Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile stabile, nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022, a favore dei datori di lavoro delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

 

Ai nuovi conti gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo dedicato.

 

In particolare, verranno contabilizzate:

 

 

  • al conto GAW37341, le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L544” e “L545”;

  • al conto GAW37342, le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L546” e “L547”.

     

 

Gli stessi conti verranno utilizzati per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione <ListaPosPA>, nonché per la contabilizzazione delle somme spettanti a titolo di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro agricolo.

 

Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro, valorizzate nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017”, si istituisce il conto GAW24341.

 

 

Inoltre, la rilevazione contabile del recupero di somme non spettanti per effetto dell’incumulabilità dei due incentivi – esonero giovanile under 36 ed esonero Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021 – esposto in Uniemens con il codice “M543” avverrà al conto di recupero GAW24342.

 

 

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.

ASSEGNO TEMPORANEO INPS: PROROGA AL 31 OTTOBRE DEI TERMINI

L’Inps , con proprio messaggio, comunica che per favorire l’afflusso delle domande per l’assegno temporaneo e consentire il beneficio degli arretrati da luglio, ha prorogato il termine di legge del 30 settembre 2021, portando lo stesso al 31 ottobre 2021 (pur essendo già possibile presentare domanda anche successivamente ed entro il 31 dicembre, ricevendo l’assegno a decorrere dal mese di presentazione).

Sempre l’Inps comunica che alla data di ieri, 28 settembre, le domande pervenute risultano 492.000 pari a 853.000 assegni per minori. In relazione a questi ultimi, sono stati pagati 328.000 assegni e oltre 200.000 sono già stati autorizzati al pagamento. Inoltre, entro il prossimo 5 ottobre è prevista l’autorizzazione al pagamento di ulteriori 180.000 assegni, a termine delle verifiche sulle compatibilità con gli ANF.

In totale, si tratta di circa 710.000 assegni per i figli pagati o in corso di pagamento, pari al 90% delle richieste di assegno pervenute nei primi tre mesi.

Sono state anche avviate a pagamento le seconde e terze mensilità delle situazioni già autorizzate.

Infine, rispetto a quanto pervenuto, circa 45.000 richieste di assegno risultano cancellate dagli stessi utenti per mancanza di requisiti.

Non incluse nel computo e già mandate in pagamento sono 328.000 integrazioni per i minori di nuclei percettori di RdC, avviate in automatico senza necessità della domanda e a seguito di verifica Inps.

Si rammenta che l’assegno temporaneo è una “misura ponte” che apre per la prima volta il beneficio dell’assegno per i figli a lavoratori autonomi, disoccupati e privi di reddito.

L’integrazione spetta a coloro che abbiano un Isee inferiore a 50mila euro e alcuni requisiti. Per effettuare la domanda basta inserire codice fiscale dei richiedenti e Iban per l’accredito, attraverso il sito o il supporto dei patronati. L’Isee corrente e altri requisiti di legge vengono invece verificati internamente dall’Inps, liberando l’utente dall’onere di presentare multiple
certificazioni e allocando le risorse disponibili in modo puntuale .

Reddito di Cittadinanza, beneficio addizionale: domanda e requisiti

Con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3212 l‘Istituto rende noto che è possibile presentare la domanda per il beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità destinato ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. La somma spettante è pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

È possibile presentare la domanda, dopo aver compilato il nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite il servizio online dell’INPS, i patronati o i CAF.

Per quanto riguarda i requisiti, possono presentare la domanda di beneficio addizionale coloro che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

Pensioni: il futuro tra prospettive e speranze

Dopo Quota 100 non ci sarà una nuova quota fissa (niente Quota 102 o Quota 41) , bensì un sistema flessibile con uscite anticipate a partire dai 63 anni. Quota 100 scade tra tre mesi e non saranno più ammessi i pensionamenti anticipati con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Non è nota la strategia del governo Draghi sul tema pensioni. Il silenzio preoccupa i sindacati. Salvini spinge per una proroga di Quota 100, ma non ci sarà. Si andrà verso un mix di misure e scivoli per la pensione anticipata.

Pensioni, cosa cambia dal 31 dicembre 

Il rischio scalone c’è ed è concreto. Lo scalone comporterebbe un aumento dei requisiti per il pensionamento di ben sei anni nella notte fra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022, come quello introdotto nel 2011 dal governo Monti. Ma al momento non vi è una emergenza economica paragonabile a quella del 2011 per giustificare in qualche modo una disparità di trattamento immediata e pesante. Dal 1 gennaio il pensionamento sarebbe accessibile solo a partire dai 67 anni di età senza un’eventuale armonizzazione: per gli esclusi ci sarà un aumento secco di cinque o sei anni dei requisiti di pensionamento. Facciamo l’esempio di un caso limite: Mario e Giovanni hanno lavorato 38 anni nella stessa azienda solo che il primo è nato nel dicembre del 1959 e il secondo nel gennaio del 1960. Mario andrà in pensione (se lo vorrà) a 62 anni, mentre Giovanni dovrà optare tra un pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi nel 2026 o il pensionamento di vecchiaia con 67 anni e nove mesi, addirittura nel 2029. Tale scalone andrebbe persino oltre quello della vecchia riforma Maroni (legge 243/2004), quando fu introdotta una differenza di tre anni lavorativi tra chi avrebbe maturato il diritto alla pensione il 31 dicembre del 2007 e chi lo avrebbe fatto il primo gennaio dell’anno seguente.

“Noi pensiamo che dopo 62 anni di età o dopo aver lavorato 41 anni ci siano le condizioni per poter andare in pensione – ha detto di recente Ghiselli della Cgil – Il contributivo, in cui ormai siamo nella maggior parte dei casi, rende anche sostenibile economicamente un sistema di questo tipo. Poi proponiamo interventi che riconoscano la diversità dei lavori, chi fa lavori più pesanti e gravosi deve avere trattamenti migliori; il riconoscimento del lavoro di cura e delle donne; un discorso che riguarda la previdenza dei più giovani, soprattutto di coloro che hanno lavori discontinui, precari, che rischiano di non avere una prospettiva previdenziale, pensiamo a una pensione contributiva di garanzia; infine il rafforzamento delle pensioni in essere, quindi ampliamento e consolidamento della quattordicesima e meno tasse sulle pensioni”. La flessibilità a partire dai 62-63 anni con un insieme di misure e scivoli a seconda della situazione del singolo lavoratore e della sua mansione: è questo lo scenario più credibile dal 1 gennaio 2022.

Pensioni da 63 anni con riduzione attuariale

Si parla tantissimo dell’idea che arriva dagli economisti Tito Boeri e Roberto Perotti, in vista del superamento di Quota 100. Esiste “un modo per riconciliare una maggiore flessibilità nell’età di pensionamento con la sostenibilità del sistema: si può andare in pensione quando si vuole, a partire da 63 anni, ma accettando una riduzione attuariale, che oggi si applica alla sola quota contributiva, sull’intero importo della pensione, cosi come proposto dall’Inps 6 anni fa”, ragionano i due esperti. Oggi questo “significherebbe – spiegano gli economisti – una riduzione media di un punto e mezzo per ogni anno di anticipo rispetto alla pensione offerta da quota 100; in futuro ancora meno dato che le generazioni che andranno in pensione nei prossimi anni avranno una quota contributiva più alta su cui la riduzione è già comunque applicata in caso di pensione anticipata”.

“Non è mai una buona idea – è la premessa di Boeri e Perotti – cambiare radicalmente le regole del sistema pensionistico all’ultimo momento, perché chi è vicino alla pensione si vede stravolgere i programmi di una vita e non ha tempo per porvi rimedio. Eppure anche questa volta si arriva all’ultimo minuto a decidere che fare di ‘Quota 100’, cioè i pensionamenti anticipati con almeno 62 anni d’età e 38 di contributi”. L’idea lanciata da Boeri e Perotti punterebbe a “ridurre le disparità di trattamento fra le pensioni contributive e le pensioni ‘miste0, perché permetterebbe anche ai titolari di quest’ultime di andare in pensione prima, purché abbiano almeno 20 anni di contributi e una pensione superiore ad una soglia minima (attualmente circa 1.450 euro al mese) per non rischiare di finire in condizioni di indigenza, soprattutto quando incoraggiati fortemente dall’impresa a lasciare”. La soglia a 1.450 euro “è nettamente al di sopra della soglia di povertà Istat. Si potrebbe abbassarla a mille euro, circa 2 volte la pensione minima, rendendo più ampia la platea potenzialmente interessata alla pensione anticipata”.

I lavori gravosi per la pensione anticipata

Per adesso le domande per accedere a Quota 100 accolte sono state circa 334 mila, visto che chi ha fatto domanda potrà continuare a uscire in anticipo anche scavallando il 2021, si potrà sfiorare forse i 400mila. Il responsabile economico del Pd Antonio Misiani fa il punto: bisogna “evitare di tornare puramente e semplicemente alla Fornero”, ma va anche studiato un sistema “più flessibile ma più equo”, e sostenibile per le casse pubbliche, che tenga conto dei lavori “gravosi e usuranti, delle donne con carichi familiari”. 

La commissione ad hoc istituita da Orlando, e presieduta dall’ex ministro Cesare Damiano, sta completando i suoi lavori (che incrociano dati e studi Inail, Istat e Inps). Si attendono gli esiti entro due settimane. Si proporrà di fatto la nuova “graduatoria” dei lavori gravosi. Per la Lega però sarebbe un intervento troppo limitato e che non risponderebbe all’esigenza (perenne) di “accompagnare e favorire la ristrutturazione delle aziende”. L’ex sottosegretario al Mef Claudio Durigon (il “papà” di Quota 100), suggerisce di pensare a un fondo ad hoc per consentire l’uscita anticipata – da valutare con quali requisiti – che andrebbe collegato ad altri meccanismi, come i contratti di espansione, e alla riforma degli ammortizzatori.

L’allargamento dell’Ape sociale

Altra ipotesi forte è una Ape sociale “allargata” e strutturale. L’Anticipo pensionistico sociale esiste dal 2017 in forma sperimentale. Detto in parole semplici, è un sussidio interamente a carico dello Stato erogato dall’Inps, è stato prorogato più volte rispetto alla scadenza originaria di fine 2018. L’ultimo prolungamento a tutto il 2021 è scattato con la legge di bilancio approvata dal parlamento alla fine del 2020.

L’Ape sociale per ora è destinata ai disoccupati di lungo corso, a chi assiste familiari o persone in estrema difficoltà, a una quindicina di categorie di lavoratori impegnati in attività considerate usuranti. Una platea che potrebbe essere significativamente estesa dalla prossima manovra (anche per questo la gratuatoria della commissione ad hoc istituita da Orlando è attesissima). Decisivi saranno i risultati della commissione che analizza la gravosità dei lavori. Non solo: in sede tecnica si sta anche valutando la possibilità di rendere strutturale l’Ape sociale facendolo uscire dalla fase sperimentale. Insomma, l’Ape sociale è arrivata per restare.

Secondo il Sole 24 Ore, sempre molto informato sugli scenari previdenziali, il governo punterebbe a un’idea abbastanza precisa: concedere solo a chi svolge lavori gravosi la possibilità di uscire dal lavoro a 62 anni (o 63), mentre per gli altri si parla di una soglia di uscita di 64 anni e 37 (o 38) anni di contributi.  Attualmente grazie all’Ape sociale i lavoratori gravosi possono godere di un’indennità a partire dai 63 anni di età: con 30 (o 36) anni di contributi, c’è uno scivolo fino alla pensione di vecchiaia. Con Opzione donna le lavoratrici possono uscire dal mondo del lavoro a 35 anni netti di contribuzione e 58 anni di età anagrafica, per le subordinate, 59 anni per le lavoratrici autonome. Sarà quasi certamente rinnovata anche nel 2022.

Fonte today.it