Assegno Unico e Universale: INPS pronta per riconoscere le maggiorazioni

La legge di bilancio 2023 apporta significative modifiche agli importi spettanti alle famiglie
beneficiarie di Assegno Unico e Universale con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei
familiari numerosi, con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età
compresa tra uno e tre anni.
In particolare, per il 2023 è sancito:
– l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che
sale a 150 euro mensili a nucleo;
– l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a
carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo
spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;
– l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce
Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.
La manovra interviene anche in favore dei nuclei con figli disabili, disponendo la
corresponsione a regime degli aumenti che erano stati riconosciuti nel corso del 2022.
“L’INPS è già pronta a riconoscere le maggiorazioni e la rivalutazione degli assegni” ha
annunciato Vincenzo Caridi – Direttore generale dell’INPS. Gli importi definitivi saranno
comunicati con una successiva circolare dell’INPS, anche per tenere conto della rivalutazione
legata all’aumento del costo della vita, rivalutazione che sarà resa nota con decreto
ministeriale entro la metà di gennaio.
Gli aumenti spettanti, rivalutati a norma di legge, saranno conseguentemente erogati a partire
dalla mensilità di febbraio 2023, fatto salvo il diritto ad eventuali conguagli spettanti a
decorrere da gennaio 2023.

‘Assegno unico, da marzo 2023 il rinnovo è automatico

Inps prorogherà l’erogazione a fronte di una domanda presentata entro febbraio, accolta e in corso di validità. Isee comunque da presentare

Aumenta da 100 a 150 euro la maggiorazione forfettaria dell’assegno unico per le famiglie numerose. L’emendamento alla legge di Bilancio del governo è ora all’esame del Mef dopo i pareri favorevoli rispettivamente del ministero del Lavoro e di quello dell’Interno. L’emendamento aumenta la maggiorazione del 50% portandola dagli attuali 100 euro a 150 euro e rendendola strutturale..

Intanto da marzo 2023 il rinnovo dell’assegno unico e universale sarà fatto d’ufficio dall’Inps, a patto che negli archivi dell’istituto, al 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda accolta e in corso di validità. Tuttavia i beneficiari dovranno presentare una nuova Dsu, riferita al 2023, per ricevere l’importo spettante, se superiore ai minimi. La novità è stata comunicata dall’Inps con la circolare 132/2022 e costituisce un passo avanti rispetto a quanto previsto finora.

L’assegno unico e universale ha debuttato quest’anno e, in base al decreto legislativo 230/2021, annualmente gli interessati dovrebbero presentare una richiesta di accesso al beneficio che decorre dal mese di marzo a quello di febbraio dell’anno seguente. Tuttavia lo stesso Dlgs ha previsto la possibilità di arrivare all’erogazione d’ufficio, cosa che l’istituto di previdenza, come sottolineato dallo stesso, è riuscita a realizzare anche grazie ai fondi del Pnrr.

Isee da rinnovare

Questa evoluzione della procedura, tuttavia, non esime i beneficiari da altri adempimenti. Il principale è quello relativo alla presentazione, ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere l’Isee, a cui è collegata la graduazione dell’importo dell’assegno unico. In assenza di Isee, infatti, l’assegno viene erogato nel valore minimo. Quindi, entro giugno 2023, si dovrà presentare la Dsu relativa all’anno prossimo (potendo così recuperare anche gli arretrati da marzo, mentre se la si presenterà da luglio in poi non ci saranno gli importi maggiorati arretrati e si continueranno a percepire quelli minimi).

Attualmente l’importo base oscilla tra 175 euro al mese, con Isee fino a 15mila euro, e 50 euro (Isee pari o superiore a 40mila euro o assente), ma dall’anno prossimo secondo quanto previsto dalla bozza della legge di Bilancio 2023, dovrebbe aumentare del 50% in alcune situazioni (figli fino a un anno, oppure almeno tre figli). Inoltre per le famiglie numerose è già in vigore una maggiorazione da 85 a 15 euro mensili, sempre correlata all’Isee e altre maggiorazioni sono connesse alla presenza di disabili. Quindi la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, in presenza di condizioni che danno titolo alle maggiorazioni, è importante.

Quanto alle modalità, nella circolare 132/2022 Inps ricorda che si può scegliere tra quella ordinaria e quella precompilata e che, in quest’ultimo caso, per semplificare ulteriormente la procedura, se tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare accedono al sistema informativo Isee e autorizzano la precompilazione, non è poi necessario fornire dei dati di riscontro, che possono risultare di non facile individuazione, alle informazioni proposte in automatico. Anche a questo proposito, la legge di Bilancio 2023 prevede ulteriori semplificazioni e il passaggio alla precompilata quale modalità “standard” da metà dell’anno prossimo.

Variazioni da comunicare

Inps, inoltre, non rileverà in autonomia una serie di variazioni del nucleo familiare che possono incidere sull’assegno e che quindi vanno comunicate a opera dei beneficiari, modificando la domanda già presentata e inserita negli archivi dell’istituto. La circolare precisa che tali variazioni saranno successivamente controllate con le banche dati a disposizione dell’Inps, ma eventuali variazioni non comunicate non modificheranno le condizioni di erogazione dell’assegno, anche se i nuovi requisiti potrebbero essere intercettati in automatico dalle procedure dell’istituto.

Le principali variazioni da comunicare sono: nascita di figli, cambiamento o inserimento della condizione di disabilità del figlio; variazione dello status di studente per figli 18-21enni; separazioni dei coniugi; nuova ripartizione dell’assegno tra i genitori; variazione delle modalità di pagamento.

Fonte: ilSole24ore

ASSEGNO UNICO: LE NOVITA’

Vale 1,5 miliardi il pacchetto di aiuti alla famiglia e alla natalità della legge di Bilancio, che poggia su un incremento del 50% dell’assegno unico nel primo anno di vita del bambino o alle famiglie con tre o più figli, dall’abbassamento dell’Iva (dal 22 al 5%) per i prodotti per l’infanzia (dai pannolini ai seggiolini per auto), ad un mese di congedo in più per le mamme pagato all’80% dello stipendio. Vediamo più nel dettaglio il pacchetto di misure contenute nella bozza della Manovra, presentate dalla ministra per le Pari opportunità e per la famiglia, Eugenia Roccella.

Assegno unico più ricco

Iniziamo dall’assegno unico e universale accreditato dall’Inps in base all’Isee che viene erogato fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio. Ebbene dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi sono incrementati del 50%, lo stesso aumento è riconosciuto ai nuclei familiari con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, a condizione che l’Isee sia fino a 40mila euro. Attualmente per ciascun figlio minorenne o con disabilità (senza limiti d’età in questo caso) è previsto un importo di 175 euro mensili per un Isee fino a 15mila euro, somma che si riduce gradualmente per livelli di Isee superiori fino a raggiungere quota 50 euro in corrispondenza di un Isee di 40mila euro (per livelli superiori rimane costante). In virtù dell’incremento previsto in Manovra, l’assegno minimo per chi ha figli minorenni passerà da 50 euro a 75, mentre la quota massima salirà da 175 a 262,5 euro mensili.

Si supera, inoltre, il limite temporale, riferito al solo 2022, dell’assegno per ogni figlio con disabilità, che diventa dunque un sostegno strutturale. Sul fronte delle risorse i precedenti 18,2 miliardi vengono aumentati dalla legge di Bilancio di 345,2 milioni di euro per l’anno 2023, gli attuali 18,7 miliardi vengono incrementati di 457,9 milioni di euro per il 2024.

Novità anche sul versante dell’Iva: scende dal 10% al 5% quella su assorbenti e tamponi (eliminato il riferimento a compostabili secondo la norma Uni En 13432:2002 o lavabili). Passa dal 22% al 5% l’Iva sul latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia (condizionato per la vendita al minuto); preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare nelle auto.

Quanto ai congedi parentali, attualmente previsti in via facoltativa per i genitori nei primi 12 anni di vita dei figli (elevati a 9 mesi complessivi dal governo Draghi – rispetto ai 6 precedentemente previsti – e indennizzati al 30% della retribuzione), in legge di Bilancio viene introdotto un mese di congedo aggiuntivo che può essere fruito solo dalla madre lavoratrice, fino al sesto anno di vita del bambino, retribuito all’80% (e non al 30%) della retribuzione (la novità, nell’ultima bozza di testo, si applica alle lavoratrici che cessano il periodo di maternità obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2023).

Fonte: ilSole24ore

 

 

PRECISAZIONI BONUS 150 EURO

L’Inps, con proprio messaggio n. 4159 del 17.11.2022,  –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/Messaggio_numero_4159_del_17-11-2022.pdf  – fornisce le precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dall’articolo 18 del decreto legge n. 144 del 2022, per l’erogazione Indennità una tantum pari a 150 euro da parte dei lavoratori dipendenti.

La retribuzione imponibile è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto legge n. 144 del 2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

CONGEDO MATRIMONIALE INPS: NUOVA DOMANDA DAL 23 MAGGIO 2022

L’Inps è impegnato in un percorso di rinnovamento e di digitalizzazione, che sta realizzando anche attraverso progetti finanziati dai fondi del PNRR.

 

Fra questi, il progetto “HUB delle prestazioni non pensionistiche”: una piattaforma unificata per l’acquisizione delle domande on-line di prestazioni non pensionistiche e per la gestione integrata delle istanze da parte degli operatori di Sede.

 

La piattaforma è progettata per rispondere alle esigenze dell’utenza, semplificando le modalità di presentazione delle domande e rendendone più tempestiva ed efficiente la definizione. Inoltre, l’introduzione di nuovi servizi o la digitalizzazione di prestazioni esistenti è resa più veloce, in quanto la piattaforma, in logica di riuso, sfrutta controlli e meccanismi operativi già realizzati per gli altri servizi, arricchendosi progressivamente.

 

Proseguendo questo percorso, dal 23 maggio 2022 è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps, che può essere chiesto all’Istituto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

 

 

 

2. Requisiti per accedere all’ l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps

 

 

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.

 

Spetta ai:

 

  • lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).

 

L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

 

Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.

 

 

 

 

 

3. Presentazione domanda

 

 

Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.

 

È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

 

  • WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

 

All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

 

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione Domande: lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

 

Per l’inserimento della domanda il richiedente dovrà fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:

 

– Sezione “Anagrafica e Residenza”

 

L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

 

Il richiedente deve indicare la data del matrimonio.

 

– Sezione “Dichiarazioni”

 

In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:

 

  • avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

 

 

Nella sezione è presente l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

 

 

– Sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”

 

È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:

 

  • Accredito su IBAN;
  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

 

Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA. I dati inseriti possono essere memorizzati nell’apposita sezione disponibile alla voce di menu i “miei dati” per essere utilizzati in futuro per altre eventuali domande di prestazioni.

 

 

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale.

 

– Sezione “Riepilogo dati domanda”

 

In questa sezione sono presenti tutti i dati acquisiti nella domanda e sarà possibile verificare e correggere le informazioni inserite.

Una volta controllati i dati sarà possibile procedere con la presentazione della domanda.

 

 

– Sezione “Le mie richieste”

 

Selezionando tale funzionalità il richiedente potrà visualizzare la lista delle richieste già inoltrate e/o da inoltrare all’Istituto, avendo la possibilità di stampare il dettaglio delle domande già protocollate e inviate o stampare la ricevuta di invio della domanda.

 

Le domande già presentate all’Istituto, alla data di avvio della nuova procedura, restano valide e saranno gestite dalle competenti Strutture territoriali utilizzando le modalità già in uso fino alla completa definizione delle stesse.

ENASC di Cosenza in formazione

Si è tenuta a Cosenza la formazione per i responsabili zonali e operatori del patronato
Enasc della provincia di Cosenza con orario di inizio dei lavori alle ore 09:40.
A salutare l’assemblea, in collegamento web, è stato il presidente nazionale del
patronato Enasc dott. Salvatore Mamone che dopo essersi congratulato per i brillanti
dati statistici del 2021 e rimarcando il ruolo centrale dell’attività INAIL, ha augurato
un buon prosieguo dei lavori.
Subito dopo a collegarsi con i presenti è stata la direttrice provinciale Inps di Cosenza
dott.ssa Elisa Spagnolo che ha ringraziato il patronato Enasc per l’importante ruolo
che rico pre e la puntualità di intervento. Ha chiarito ai presenti le nuove linee
organizzative delle sedi Inps della provincia e si è data disponibile a riscontrare ogni
problematica derivante dai territori. Subito dopo alcune sedi zonali hanno posto dei
quesiti alla direzione Inps e segnalato delle problematiche comunicative di cui la
direttrice a rassicurato di prendersi carico.
A introdurre i lavori è stato il direttore provinciale Enasc di Cosenza Alex Franzisi
che ha specificato la carenza della provincia in materia INAIL introducendo quindi
l’intervento del medico del lavoro dott.Francesco Tarsitano che ha brillantemente
tenuto una interessante relazione sulle malattie professionali dando nozioni
prettamente tecniche ma anche operative per individuare nel pan iere degli assistiti i
potenziali casi. Subito dopo c’è stato il confronto con gli operatori zonali che hanno
posto quesiti e chiarimenti al dott. Tarsitano.
A seguire è intervenuto il presidente UNSIC Carlo Franzisi che ha evidenziato
l’importanza della s icurezza sui posti di lavoro e ha dato dei suggerimenti alle sedi
per essere più presenti nelle attività promosse dall’associazione UNSIC verso il
mondo delle imprese e verso il mondo associativo degli Artigiani dei commercianti
dell’agricoltura, dei pensi onati e dei lavoratori dipendenti.
Subito dopo il coffe break ha relazionato nuovamente Alex Franzisi soffermandosi
sull’evoluzione del patronato molto direzionato verso l’assistenzialismo e le attività
di sostegno al reddito e che pertanto non deve perder e l’attenzione verso il mondo
delle ricostituzioni contributive, della corretta verifica dell’estratto contributivo e
dell’individuazione delle soluzioni previdenziali per l’accesso a pensione oltre a
rimarcare come in precedenza che l’INAIL può essere la risorsa del fututro. Occorre
inoltre prestare molta attenzione alla consulenza RDC che può avere risvolti
pericolosi in tema di risarcimento del danno e senza dare suggerimenti che possono
indurre alla realizzazione del sostegno. Si è relazionato poi sulle varie possibilità di
ricostituzione per contributi pregressi con particolare riferimento al recente
messaggio INPS sulla neutralizzazione della contribuzione derivante da
disoccupazione.
Si è passati poi alle buone prassi di statisticazione con un corret
to utilizzo
dell’applicativo MISIA e sulle tempistiche di chiusura delle pratiche oltre a
suggerimenti sull’individuazione del punto telematico e di alcune pratiche che non
transitano nell’elenco accolte INPS. Si è concordato con le sedi di fare il punto s u
collaborazioni anche professionali per evitare fatti sanzionatori. Si è data indicazione
a tutte le sedi che i recapiti comunali devono essere preventivamente autorizzati nel
a tutte le sedi che i recapiti comunali devono essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle zone sulle quali già opera il patronato ENASC. Abbiamo concordatrispetto delle zone sulle quali già opera il patronato ENASC. Abbiamo concordato o con le sedi zonali di rafforzare le attività formative dedicando singole giornate per i con le sedi zonali di rafforzare le attività formative dedicando singole giornate per i seguenti temi:seguenti temi:
1. il mondo inailil mondo inail
2. La previdenzaLa previdenza
3. Le attività dell’Unsic e la rete associativaLe attività dell’Unsic e la rete associativa
L’iniziativa ha riscontrato l’entusiasmo dei presenti con uno spirito siner
L’iniziativa ha riscontrato l’entusiasmo dei presenti con uno spirito sinergico che gico che sicuramente farà bene al futuro dell’Enasc e dell’Unsic.sicuramente farà bene al futuro dell’Enasc e dell’Unsic.

Bonus bollette 2022: nuovi requisiti Isee, chi può ottenerlo e come

A chi spetta il bonus

I beneficiari del bonus dovranno essere in possesso di alcuni requisiti per poter ottenere lo sconto:

Innanzittutto il beneficiario dovrà essere l’intestatario del contratto di fornitura di luce e/o gas (oppure deve godere di una abitazione posta in condominio con forniture centrealizzate) ed inoltre dovrà trovarsi in una situazione di disagio economico comprovato secondo i seguenti criteri tra loro alternativi:

  1. il nucleo familiare deve presentare un ISEE non superiore a 12.000 euro (il Decreto Ucraina bis infatti per il solo 2022 ha elevato il normale limite ISEE di 8.265 euro già previsto per le bollette) oppure ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più di tre figli (quindi alemeno 4 figli a carico);
  2. il nucleo familiare deve essere titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Come ottenerlo

Il riconoscimento dei bonus bollette 2022 avverrà in maniera automatica ma per beneficiarne sarà comunque necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il godimento della prestazione sociale agevolata. I bonus verrano automaticamente riconosciuti anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per il quale dovrà essere in ogni caso richiesto annualmente l’ISEE.

Tramite controlli coordinati tra INPS e SII (Sistema informativo integrato) verranno individuati in base ai DSU presentati gli effettivi beneficiari che riceveranno direttamente lo sconto delle bollette. La banca dati gestita del SII relativa ai contratti di fornitura dell’energia verranno incrociati con i dati forniti dall’INPS relativi ai limiti reddituali ricavati dai DSU (oppure ISEE in caso di Reddito di Cittadinanza) in modo da selezionare automaticamente gli aventi diritto.

Erogazione

All’esito delle verifiche e dei controlli incrociati appena sopra descritti i beneficiari titolari di autonoma utenza di energia troveranno direttamente nelle bollette emesse dal proprio formitore l’applicazione dello sconto.

Invece i beneficiari che hanno compilato i DSU e che si avvalgono di forniture centralizzate, prima della erogazione di tali bonus, riceveranno la modulistica da compilare per comunicare il codice PDR che identifica la eventuale fornitura condominiale di gas per usi di riscaldamento domestico di cui usufruisce il proprio nucleo familiare. Il codice PDR dovrà essere richiesto all’amministratore di condominio. Una volta inviata la modulistica debitamente compilata il bonus verrà erogato con pagamenti a mezzo bonifico domiciliato.

Ammortizzatori sociali: tutte le regole della riforma.

La legge di Bilancio 2022 ha rivisto e innovato le regole sull’utilizzo degli ammortizzatori
sociali. Alle novità per CIGO e CIGS, che diventano misure erogabili ad una più ampia platea
di lavoratori subordinati, si affiancano specifiche indennità di sostegno erogate dai Fondi
di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale. Prosegue, inoltre, il percorso di
sperimentazione del contratto di espansione e cambiano le regole anche per la NASpI.
Nella guida, tutte le novità e le indicazioni per le imprese e i lavoratori.
Ampliare le tutele e l’intensità di intervento in caso di crisi aziendali da cui derivi la riduzione o
la sospensione dell’orario di lavoro. E’ l’obiettivo perseguito dalla legge di Bilancio 2022 (l. n.
234/2022) con la riforma degli ammortizzatori sociali.
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria
Le novità in materia di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro riguardano
l’inclusione nella platea dei potenziali beneficiari dei lavoratori a domicilio e gli
apprendisti assunti per il conseguimento della qualifica o per percorsi di alta formazione e
ricerca.
Il legislatore inoltre riduce a 30 giorni l’anzianità di servizio minima richiesta presso la
medesima unità produttiva in crisi e unifica i due previgenti massimali di importo erogabile
a titolo di CIG. Nuove regole anche per la richiesta di pagamento diretto delle prestazioni
che va inoltrata all’INPS entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il
periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Le causali di riorganizzazione e crisi aziendale aprono con una nuova visione premiale
agli accordi volti al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e ad una
maggiore compatibilità delle indennità con lo svolgimento di lavoro subordinato. Si riducono
anche i costi di queste tutele: scende la misura del contributo di finanziamento delle
integrazioni salariali.
FIS e Fondi bilaterali
Anche le aziende che occupano un solo dipendente possono assicurare, tramite l’intervento
dei Fondi di solidarietà bilaterale, misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro ai propri lavoratori per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale. Nelle more della istituzione dei Fondi bilaterali di settore o in
caso di mancato adeguamento degli stessi entro il 31 dicembre 2022, l’intervento sarà affidato
al FIS.
I periodi di sospensione coperti da indennità possono avere una durata non superiore a:
a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Contratto di espansione
Copyright©- Riproduzione riservata
Il periodo di sperimentazione del contratto di espansione, per i datori di lavoro privati che
occupano almeno 50 dipendenti, viene prorogato fino al 2023. Nel contempo, sarà
possibile accedere al pensionamento, anticipato o di vecchiaia, 5 anni prima del raggiungimento
dei requisiti richiesti.
NASpI
Viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari e introdotto un meccanismo di decalage
per i trattamenti di NASpI, che a partire dal 2022 saranno ridotti in misura pari al 3% ogni
mese a decorrere:
– dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il
cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda

On-line la procedura per richiedere il bonus asilo nido
per le mensilità di frequenza nel 2022

È online la procedura per richiedere il bonus asilo nido per le mensilità di frequenza nel 2022,
misura non integrata nell’Assegno Unico e Universale per i figli.
La legge 238/2021 ha stabilito un incremento dell’autorizzazione di spesa di 12,8 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022. Pertanto, per l’anno 2022 il budget complessivamente
disponibile per i benefici in questione è pari a 553,8 milioni di euro.
La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore, nato o adottato,
per il pagamento di rette mensili relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati
autorizzati oppure come forma di supporto presso la propria abitazione per bambini, al di
sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Gli importi sono calcolati in base all’ISEE minorenni (che corrisponde all’ISEE ordinario in caso
di genitori sposati e conviventi) e corrisposti mensilmente, per non più di 11 mensilità
nell’anno solare e per un tetto massimo che varia in base al valore ISEE, ma che non può
comunque mai eccedere la somma effettivamente pagata per la retta mensile.
Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura
minima.
Le principali novità per il 2022 riguardano:
– la possibilità di autocertificare l’importo al momento dell’allegazione della fattura di cui
si chiede il rimborso;
– la definizione dell’importo mensile, che deve comprendere il pagamento della retta e
dei pasti relativi alla mensilità e il bollo, ma non l’iscrizione al nido, il pre e il post
scuola e l’IVA, a meno che l’asilo nido non sia gestito da una cooperativa sociale;
– l’adeguamento della funzione “allegazione fattura” da dispositivo mobile (smartphone)
con le nuove indicazioni;
– la possibilità di accedere a domande precompilate per chi ha fatto domanda e
beneficiato del bonus nel 2021.
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È importante ricordare che l’IBAN inserito nella domanda e su cui verrà accreditato il bonus
deve essere intestato o cointestato a chi presenta la domanda. Non può essere utilizzato
nella domanda l’IBAN di un conto corrente per il quale si è solamente delegati.
Le domande per le mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022 saranno accettate fino a
esaurimento del budget disponibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Per i bambini
che compiono i 3 anni tra gennaio e luglio 2022 è comunque possibile richiedere il bonus fino
alla conclusione del ciclo di frequenza dell’asilo nido.