Pensione Quota 102: modalità di presentazione della domanda

La legge di bilancio 2022 (modificando l’articolo 14, decreto-legge 4/2019 in materia di pensione Quota 100) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (pensione Quota 102).

In attesa della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 10 gennaio 2022, n. 97 l’INPS comunica le modalità di presentazione della domanda di pensione con i nuovi requisiti, tramite il servizio online.

La modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport anche per chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione Quota 102.

La domanda può essere presentata tramite il nostro patronato.

Pensione anticipata “Opzione donna”: proroga maturazione requisiti

La legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità del pensionamento anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Il messaggio 13 gennaio 2022, n. 169 fornisce le istruzioni utili per accedere al pensionamento.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della stessa, al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO.

NASPI 2022: le novità.

La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022) è intervenuta sulla disciplina della NASpI in riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’ammortizzatore sociale, ai requisiti di accesso alla prestazione, nonché alla misura e alla durata della prestazione medesima. L’INPS ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022.
La platea dei destinatari della NASpI è stata estesa ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dal 1° gennaio 2022.

Nuovi beneficiari della NASpI

Destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono:
– i lavoratori dipendenti del settore privato;
– gli apprendisti;
– i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
– dal 2022 gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
N.B. Gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola qualora abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.
A tal fine devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione (art. 19, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015);
– almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione: sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, non se sono stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Esempio pratico
Bracciante agricolo OTI assunto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022: diritto alla NASpI in presenza dei requisiti da verificare:
– senza computo della contribuzione versata al settore agricolo nell’anno 2021 se beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021;
– considerando anche la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021, se il lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola.

Obbligo di contribuzione per datori di lavoro

Il comma 222 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022 ha integrato l’art. 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo:
– assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022;
– assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022).
A tal fine, oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), è prevista l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) dell’imponibile contributivo e trova altresì applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.
N.B. Le agevolazioni previste per le aziende operanti in zone montane e zone svantaggiate non comportano la riduzione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

Lavoratori assunti con contratto di apprendistato

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) cui non si applica il ticket di licenziamento.

Requisiti di accesso alla prestazione

La legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
L’accesso alla prestazione è dunque ammesso in presenza di entrambi seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione involontario;
– tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI

Novità anche in riferimento all’importo erogato a titolo di NASpI.
L’indennità mensile continuerà ad essere calcolata dividendo la retribuzione imponibile INPS dell’ultimo quadriennio per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente fisso 4,33.
Se il risultato è:
– pari o inferiore a 1.227,55 euro la NASpI mensile è calcolata in misura pari al 75% della retribuzione di riferimento;
– superiore a 1.227,55 euro il sussidio sarà pari al 75% di 1.227,55 euro + il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento ed euro 1.227,55.
In ogni caso la somma mensilmente erogata non può eccedere il massimale determinato annualmente dall’INPS e pari per il 2021 a 1.335,40 euro.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere:
– dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi il previgente meccanismo di decalage decorrente dal quarto mese di fruizione.

Istruzioni operative sulla contribuzione

Per il corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, i datori di lavoro interessati per i lavoratori con qualifica di operaio e contratto a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di apprendista, professionalizzanti o non, continueranno a utilizzare le consuete modalità operative per la compilazione della denuncia Uniemens.
La procedura di calcolo verrà aggiornata per il recepimento della qualifica di apprendista sulle matricole contraddistinte con C.S.C. 1.01.06 e per gestire il nuovo carico contributivo.
Per l’assolvimento del ticket di licenziamento, ove dovuto, dovrà essere utilizzato il codice causale, già in uso, “M400”, presente in “CausaleADebito” di “AltreaDebito” di “DatiRetributivi”.

Fonte: Ipsoa.it