E’ in corso a Roma il seminario nazionale del Patronato Enasc. L’obbiettivo del seminario è quello di valutare le azioni future del patronato in un ottica di miglioramento costante dei servizi e della formazione degli operatori. Dopo la prima giornata con gli interventi del direttore nazionale Enasc dott. Luigi Rossateio, del presidente nazionale Enasc dott. Salvatore Mamone e del presidente nazionale UNSIC dott. Domenico Mamone continuano i lavori con la seconda giornata di formazione. Per la sede di Cosenza è presente il direttore provinciale Enasc Alex Franzisi.
Scuola : domande di cessazione dal servizio entro il 31 ottobre 2021
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che alleghiamo ed ha fissato al 31 ottobre 2021, ovvero al 28 febbraio 2022, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2022 (articolo 1 comma 1).
Inoltre entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca (articolo 1 comma 2).
E sempre entro il termine del 31 ottobre 2021, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31 (articolo 1 comma 3).
ASSEGNO TEMPORANEO INPS: PROROGA AL 31 OTTOBRE DEI TERMINI
L’Inps , con proprio messaggio, comunica che per favorire l’afflusso delle domande per l’assegno temporaneo e consentire il beneficio degli arretrati da luglio, ha prorogato il termine di legge del 30 settembre 2021, portando lo stesso al 31 ottobre 2021 (pur essendo già possibile presentare domanda anche successivamente ed entro il 31 dicembre, ricevendo l’assegno a decorrere dal mese di presentazione).
Sempre l’Inps comunica che alla data di ieri, 28 settembre, le domande pervenute risultano 492.000 pari a 853.000 assegni per minori. In relazione a questi ultimi, sono stati pagati 328.000 assegni e oltre 200.000 sono già stati autorizzati al pagamento. Inoltre, entro il prossimo 5 ottobre è prevista l’autorizzazione al pagamento di ulteriori 180.000 assegni, a termine delle verifiche sulle compatibilità con gli ANF.
In totale, si tratta di circa 710.000 assegni per i figli pagati o in corso di pagamento, pari al 90% delle richieste di assegno pervenute nei primi tre mesi.
Sono state anche avviate a pagamento le seconde e terze mensilità delle situazioni già autorizzate.
Infine, rispetto a quanto pervenuto, circa 45.000 richieste di assegno risultano cancellate dagli stessi utenti per mancanza di requisiti.
Non incluse nel computo e già mandate in pagamento sono 328.000 integrazioni per i minori di nuclei percettori di RdC, avviate in automatico senza necessità della domanda e a seguito di verifica Inps.
Si rammenta che l’assegno temporaneo è una “misura ponte” che apre per la prima volta il beneficio dell’assegno per i figli a lavoratori autonomi, disoccupati e privi di reddito.
L’integrazione spetta a coloro che abbiano un Isee inferiore a 50mila euro e alcuni requisiti. Per effettuare la domanda basta inserire codice fiscale dei richiedenti e Iban per l’accredito, attraverso il sito o il supporto dei patronati. L’Isee corrente e altri requisiti di legge vengono invece verificati internamente dall’Inps, liberando l’utente dall’onere di presentare multiple
certificazioni e allocando le risorse disponibili in modo puntuale .
Reddito di Cittadinanza, beneficio addizionale: domanda e requisiti
Con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3212 l‘Istituto rende noto che è possibile presentare la domanda per il beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità destinato ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. La somma spettante è pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
È possibile presentare la domanda, dopo aver compilato il nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite il servizio online dell’INPS, i patronati o i CAF.
Per quanto riguarda i requisiti, possono presentare la domanda di beneficio addizionale coloro che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- risultino, al momento della presentazione della domanda, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione;
- abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.



