ENASC di Cosenza in formazione

Si è tenuta a Cosenza la formazione per i responsabili zonali e operatori del patronato
Enasc della provincia di Cosenza con orario di inizio dei lavori alle ore 09:40.
A salutare l’assemblea, in collegamento web, è stato il presidente nazionale del
patronato Enasc dott. Salvatore Mamone che dopo essersi congratulato per i brillanti
dati statistici del 2021 e rimarcando il ruolo centrale dell’attività INAIL, ha augurato
un buon prosieguo dei lavori.
Subito dopo a collegarsi con i presenti è stata la direttrice provinciale Inps di Cosenza
dott.ssa Elisa Spagnolo che ha ringraziato il patronato Enasc per l’importante ruolo
che rico pre e la puntualità di intervento. Ha chiarito ai presenti le nuove linee
organizzative delle sedi Inps della provincia e si è data disponibile a riscontrare ogni
problematica derivante dai territori. Subito dopo alcune sedi zonali hanno posto dei
quesiti alla direzione Inps e segnalato delle problematiche comunicative di cui la
direttrice a rassicurato di prendersi carico.
A introdurre i lavori è stato il direttore provinciale Enasc di Cosenza Alex Franzisi
che ha specificato la carenza della provincia in materia INAIL introducendo quindi
l’intervento del medico del lavoro dott.Francesco Tarsitano che ha brillantemente
tenuto una interessante relazione sulle malattie professionali dando nozioni
prettamente tecniche ma anche operative per individuare nel pan iere degli assistiti i
potenziali casi. Subito dopo c’è stato il confronto con gli operatori zonali che hanno
posto quesiti e chiarimenti al dott. Tarsitano.
A seguire è intervenuto il presidente UNSIC Carlo Franzisi che ha evidenziato
l’importanza della s icurezza sui posti di lavoro e ha dato dei suggerimenti alle sedi
per essere più presenti nelle attività promosse dall’associazione UNSIC verso il
mondo delle imprese e verso il mondo associativo degli Artigiani dei commercianti
dell’agricoltura, dei pensi onati e dei lavoratori dipendenti.
Subito dopo il coffe break ha relazionato nuovamente Alex Franzisi soffermandosi
sull’evoluzione del patronato molto direzionato verso l’assistenzialismo e le attività
di sostegno al reddito e che pertanto non deve perder e l’attenzione verso il mondo
delle ricostituzioni contributive, della corretta verifica dell’estratto contributivo e
dell’individuazione delle soluzioni previdenziali per l’accesso a pensione oltre a
rimarcare come in precedenza che l’INAIL può essere la risorsa del fututro. Occorre
inoltre prestare molta attenzione alla consulenza RDC che può avere risvolti
pericolosi in tema di risarcimento del danno e senza dare suggerimenti che possono
indurre alla realizzazione del sostegno. Si è relazionato poi sulle varie possibilità di
ricostituzione per contributi pregressi con particolare riferimento al recente
messaggio INPS sulla neutralizzazione della contribuzione derivante da
disoccupazione.
Si è passati poi alle buone prassi di statisticazione con un corret
to utilizzo
dell’applicativo MISIA e sulle tempistiche di chiusura delle pratiche oltre a
suggerimenti sull’individuazione del punto telematico e di alcune pratiche che non
transitano nell’elenco accolte INPS. Si è concordato con le sedi di fare il punto s u
collaborazioni anche professionali per evitare fatti sanzionatori. Si è data indicazione
a tutte le sedi che i recapiti comunali devono essere preventivamente autorizzati nel
a tutte le sedi che i recapiti comunali devono essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle zone sulle quali già opera il patronato ENASC. Abbiamo concordatrispetto delle zone sulle quali già opera il patronato ENASC. Abbiamo concordato o con le sedi zonali di rafforzare le attività formative dedicando singole giornate per i con le sedi zonali di rafforzare le attività formative dedicando singole giornate per i seguenti temi:seguenti temi:
1. il mondo inailil mondo inail
2. La previdenzaLa previdenza
3. Le attività dell’Unsic e la rete associativaLe attività dell’Unsic e la rete associativa
L’iniziativa ha riscontrato l’entusiasmo dei presenti con uno spirito siner
L’iniziativa ha riscontrato l’entusiasmo dei presenti con uno spirito sinergico che gico che sicuramente farà bene al futuro dell’Enasc e dell’Unsic.sicuramente farà bene al futuro dell’Enasc e dell’Unsic.

Bonus bollette 2022: nuovi requisiti Isee, chi può ottenerlo e come

A chi spetta il bonus

I beneficiari del bonus dovranno essere in possesso di alcuni requisiti per poter ottenere lo sconto:

Innanzittutto il beneficiario dovrà essere l’intestatario del contratto di fornitura di luce e/o gas (oppure deve godere di una abitazione posta in condominio con forniture centrealizzate) ed inoltre dovrà trovarsi in una situazione di disagio economico comprovato secondo i seguenti criteri tra loro alternativi:

  1. il nucleo familiare deve presentare un ISEE non superiore a 12.000 euro (il Decreto Ucraina bis infatti per il solo 2022 ha elevato il normale limite ISEE di 8.265 euro già previsto per le bollette) oppure ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più di tre figli (quindi alemeno 4 figli a carico);
  2. il nucleo familiare deve essere titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Come ottenerlo

Il riconoscimento dei bonus bollette 2022 avverrà in maniera automatica ma per beneficiarne sarà comunque necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il godimento della prestazione sociale agevolata. I bonus verrano automaticamente riconosciuti anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per il quale dovrà essere in ogni caso richiesto annualmente l’ISEE.

Tramite controlli coordinati tra INPS e SII (Sistema informativo integrato) verranno individuati in base ai DSU presentati gli effettivi beneficiari che riceveranno direttamente lo sconto delle bollette. La banca dati gestita del SII relativa ai contratti di fornitura dell’energia verranno incrociati con i dati forniti dall’INPS relativi ai limiti reddituali ricavati dai DSU (oppure ISEE in caso di Reddito di Cittadinanza) in modo da selezionare automaticamente gli aventi diritto.

Erogazione

All’esito delle verifiche e dei controlli incrociati appena sopra descritti i beneficiari titolari di autonoma utenza di energia troveranno direttamente nelle bollette emesse dal proprio formitore l’applicazione dello sconto.

Invece i beneficiari che hanno compilato i DSU e che si avvalgono di forniture centralizzate, prima della erogazione di tali bonus, riceveranno la modulistica da compilare per comunicare il codice PDR che identifica la eventuale fornitura condominiale di gas per usi di riscaldamento domestico di cui usufruisce il proprio nucleo familiare. Il codice PDR dovrà essere richiesto all’amministratore di condominio. Una volta inviata la modulistica debitamente compilata il bonus verrà erogato con pagamenti a mezzo bonifico domiciliato.

Ammortizzatori sociali: tutte le regole della riforma.

La legge di Bilancio 2022 ha rivisto e innovato le regole sull’utilizzo degli ammortizzatori
sociali. Alle novità per CIGO e CIGS, che diventano misure erogabili ad una più ampia platea
di lavoratori subordinati, si affiancano specifiche indennità di sostegno erogate dai Fondi
di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale. Prosegue, inoltre, il percorso di
sperimentazione del contratto di espansione e cambiano le regole anche per la NASpI.
Nella guida, tutte le novità e le indicazioni per le imprese e i lavoratori.
Ampliare le tutele e l’intensità di intervento in caso di crisi aziendali da cui derivi la riduzione o
la sospensione dell’orario di lavoro. E’ l’obiettivo perseguito dalla legge di Bilancio 2022 (l. n.
234/2022) con la riforma degli ammortizzatori sociali.
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria
Le novità in materia di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro riguardano
l’inclusione nella platea dei potenziali beneficiari dei lavoratori a domicilio e gli
apprendisti assunti per il conseguimento della qualifica o per percorsi di alta formazione e
ricerca.
Il legislatore inoltre riduce a 30 giorni l’anzianità di servizio minima richiesta presso la
medesima unità produttiva in crisi e unifica i due previgenti massimali di importo erogabile
a titolo di CIG. Nuove regole anche per la richiesta di pagamento diretto delle prestazioni
che va inoltrata all’INPS entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il
periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Le causali di riorganizzazione e crisi aziendale aprono con una nuova visione premiale
agli accordi volti al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e ad una
maggiore compatibilità delle indennità con lo svolgimento di lavoro subordinato. Si riducono
anche i costi di queste tutele: scende la misura del contributo di finanziamento delle
integrazioni salariali.
FIS e Fondi bilaterali
Anche le aziende che occupano un solo dipendente possono assicurare, tramite l’intervento
dei Fondi di solidarietà bilaterale, misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro ai propri lavoratori per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale. Nelle more della istituzione dei Fondi bilaterali di settore o in
caso di mancato adeguamento degli stessi entro il 31 dicembre 2022, l’intervento sarà affidato
al FIS.
I periodi di sospensione coperti da indennità possono avere una durata non superiore a:
a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente,
abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Contratto di espansione
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Il periodo di sperimentazione del contratto di espansione, per i datori di lavoro privati che
occupano almeno 50 dipendenti, viene prorogato fino al 2023. Nel contempo, sarà
possibile accedere al pensionamento, anticipato o di vecchiaia, 5 anni prima del raggiungimento
dei requisiti richiesti.
NASpI
Viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari e introdotto un meccanismo di decalage
per i trattamenti di NASpI, che a partire dal 2022 saranno ridotti in misura pari al 3% ogni
mese a decorrere:
– dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il
cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda

On-line la procedura per richiedere il bonus asilo nido
per le mensilità di frequenza nel 2022

È online la procedura per richiedere il bonus asilo nido per le mensilità di frequenza nel 2022,
misura non integrata nell’Assegno Unico e Universale per i figli.
La legge 238/2021 ha stabilito un incremento dell’autorizzazione di spesa di 12,8 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022. Pertanto, per l’anno 2022 il budget complessivamente
disponibile per i benefici in questione è pari a 553,8 milioni di euro.
La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore, nato o adottato,
per il pagamento di rette mensili relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati
autorizzati oppure come forma di supporto presso la propria abitazione per bambini, al di
sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Gli importi sono calcolati in base all’ISEE minorenni (che corrisponde all’ISEE ordinario in caso
di genitori sposati e conviventi) e corrisposti mensilmente, per non più di 11 mensilità
nell’anno solare e per un tetto massimo che varia in base al valore ISEE, ma che non può
comunque mai eccedere la somma effettivamente pagata per la retta mensile.
Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura
minima.
Le principali novità per il 2022 riguardano:
– la possibilità di autocertificare l’importo al momento dell’allegazione della fattura di cui
si chiede il rimborso;
– la definizione dell’importo mensile, che deve comprendere il pagamento della retta e
dei pasti relativi alla mensilità e il bollo, ma non l’iscrizione al nido, il pre e il post
scuola e l’IVA, a meno che l’asilo nido non sia gestito da una cooperativa sociale;
– l’adeguamento della funzione “allegazione fattura” da dispositivo mobile (smartphone)
con le nuove indicazioni;
– la possibilità di accedere a domande precompilate per chi ha fatto domanda e
beneficiato del bonus nel 2021.
2
È importante ricordare che l’IBAN inserito nella domanda e su cui verrà accreditato il bonus
deve essere intestato o cointestato a chi presenta la domanda. Non può essere utilizzato
nella domanda l’IBAN di un conto corrente per il quale si è solamente delegati.
Le domande per le mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022 saranno accettate fino a
esaurimento del budget disponibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Per i bambini
che compiono i 3 anni tra gennaio e luglio 2022 è comunque possibile richiedere il bonus fino
alla conclusione del ciclo di frequenza dell’asilo nido.

Inps: precisazioni sull’Assegno per il nucleo familiare e su Assegni
Familiari a decorrere dal 1° marzo 202

L’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito
l’Assegno unico e universale per i figli a carico, ha previsto che “limitatamente ai nuclei
familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere
riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4
del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.
Pertanto, si comunica che a partire dal 1° marzo 2022:
a)non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare
(ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali
subentra la tutela dell’Assegno unico;
b)continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo
familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente
dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai
fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza
limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in
cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione
ai superstiti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente
almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con
disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà
richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si
ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF
ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle,
fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Per approfondimenti: circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2022
Si allega di seguito uno schema di sintesi delle nuove disposizioni per le categorie
di lavoratori o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite dall’Inps.

Assegno al Nucleo Familiare (ANF)
Decorrenza Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo
2022
Beneficiari
a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di
prestazioni da lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
c) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma
26, della L. 335/1995;
d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
f) Percettori di NASpI;
g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a
carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è
prevista la corresponsione dell’ANF.
Requisiti
(da possedere alla
data del 1°
marzo 2022)
Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare del richiedente è composto:
• dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed
effettivamente separato;
• dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Condizioni
Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni
di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,
ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda
un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro
presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato: nuove istruzioni

Con la circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 19, l’Istituto recepisce ora l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosce il diritto alla pensione ai superstiti anche in favore del coniuge separato con addebito senza assegno alimentare, superando così l’indicazione secondo cui il trattamento era riservato solo al coniuge separato titolare di assegno alimentare.

La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni sulla gestione delle domande già presentate o respinte e sulla ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

Via libera alle domande per avere il contributo per i figli disabili, una misura che si aggiunge all’assegno unico per i figli. L’Inps ha comunicato la procedura per richiedere il bonus, pari a 150 euro per ogni figlio con disabilità almeno del 60% fino a un massimo di 500 euro al mese. Ne hanno diritto soltanto i genitori disoccupati o le famiglie monoreddito, con reddito non superiore a 8.145 euro l’anno se dipendenti e 4.800 se autonomi. In un messaggio l’Inps ricorda che la misura è disciplinata dal decreto ministeriale 12/10/2021 e dalla legge di Bilancio. A partire dal primo febbraio 2022 è possibile presentare le domande presso le nostri sedi Enasc della provincia di Cosenza.

Pensione Quota 102: modalità di presentazione della domanda

La legge di bilancio 2022 (modificando l’articolo 14, decreto-legge 4/2019 in materia di pensione Quota 100) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (pensione Quota 102).

In attesa della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 10 gennaio 2022, n. 97 l’INPS comunica le modalità di presentazione della domanda di pensione con i nuovi requisiti, tramite il servizio online.

La modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport anche per chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione Quota 102.

La domanda può essere presentata tramite il nostro patronato.

Pensione anticipata “Opzione donna”: proroga maturazione requisiti

La legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità del pensionamento anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Il messaggio 13 gennaio 2022, n. 169 fornisce le istruzioni utili per accedere al pensionamento.

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della stessa, al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO.

NASPI 2022: le novità.

La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022) è intervenuta sulla disciplina della NASpI in riferimento all’ambito soggettivo di applicazione dell’ammortizzatore sociale, ai requisiti di accesso alla prestazione, nonché alla misura e alla durata della prestazione medesima. L’INPS ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022.
La platea dei destinatari della NASpI è stata estesa ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dal 1° gennaio 2022.

Nuovi beneficiari della NASpI

Destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono:
– i lavoratori dipendenti del settore privato;
– gli apprendisti;
– i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
– dal 2022 gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
N.B. Gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola qualora abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.
A tal fine devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione (art. 19, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015);
– almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione: sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, non se sono stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.
Esempio pratico
Bracciante agricolo OTI assunto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022: diritto alla NASpI in presenza dei requisiti da verificare:
– senza computo della contribuzione versata al settore agricolo nell’anno 2021 se beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021;
– considerando anche la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021, se il lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola.

Obbligo di contribuzione per datori di lavoro

Il comma 222 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022 ha integrato l’art. 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo:
– assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022;
– assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022).
A tal fine, oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), è prevista l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) dell’imponibile contributivo e trova altresì applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.
N.B. Le agevolazioni previste per le aziende operanti in zone montane e zone svantaggiate non comportano la riduzione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

Lavoratori assunti con contratto di apprendistato

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) cui non si applica il ticket di licenziamento.

Requisiti di accesso alla prestazione

La legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
L’accesso alla prestazione è dunque ammesso in presenza di entrambi seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione involontario;
– tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI

Novità anche in riferimento all’importo erogato a titolo di NASpI.
L’indennità mensile continuerà ad essere calcolata dividendo la retribuzione imponibile INPS dell’ultimo quadriennio per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente fisso 4,33.
Se il risultato è:
– pari o inferiore a 1.227,55 euro la NASpI mensile è calcolata in misura pari al 75% della retribuzione di riferimento;
– superiore a 1.227,55 euro il sussidio sarà pari al 75% di 1.227,55 euro + il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento ed euro 1.227,55.
In ogni caso la somma mensilmente erogata non può eccedere il massimale determinato annualmente dall’INPS e pari per il 2021 a 1.335,40 euro.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere:
– dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi il previgente meccanismo di decalage decorrente dal quarto mese di fruizione.

Istruzioni operative sulla contribuzione

Per il corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, i datori di lavoro interessati per i lavoratori con qualifica di operaio e contratto a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di apprendista, professionalizzanti o non, continueranno a utilizzare le consuete modalità operative per la compilazione della denuncia Uniemens.
La procedura di calcolo verrà aggiornata per il recepimento della qualifica di apprendista sulle matricole contraddistinte con C.S.C. 1.01.06 e per gestire il nuovo carico contributivo.
Per l’assolvimento del ticket di licenziamento, ove dovuto, dovrà essere utilizzato il codice causale, già in uso, “M400”, presente in “CausaleADebito” di “AltreaDebito” di “DatiRetributivi”.

Fonte: Ipsoa.it